Manutenzione ordinaria: quali detrazioni si possono ottenere
In questo articolo tratteremo del sempre attuale tema relativo alle detrazioni derivanti dalle spese imputabili alla manutenzione ordinaria delle nostre abitazioni.
Contenuti
In effetti, con cadenza quasi biennale, le nostre abitazioni necessitano di lavoretti di ordinaria routine.
Nei meandri della legislazione vigente tuttavia, non è semplice capire quali tipologie di detrazioni sono riconosciute al proprietario dell’immobile.
Molto spesso si rischia di perdere occasioni preziose per “recuperare” parte delle somme spese per la manutenzione ordinaria.
Cosa si intende per manutenzione ordinaria
Innanzitutto per detrazioni si intendono quegli oneri che il contribuente può sottrarre direttamente dalle imposte da corrispondere al Fisco, diminuendone così l’importo.
Per manutenzione ordinaria invece, si intendono, secondo il Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/01), “gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
La peculiarità di questi interventi è quella di interessare materiali e finiture che sono già in essere e non richiedono una sostituzione, bensì esclusivamente una rimessa in opera tramite lavori di riparazione.
Esempi
Come esempi di manutenzione ordinaria, a titolo non esaustivo, si annoverano:
- Ripristino di tinteggiature, intonaci e rivestimenti senza cambiare i materiali;
- Riparazione o sostituzione di serramenti come finestre, porte e porte d’ingresso;
- Installazione di grate o inferriate;
- Manutenzione e sistemazione del verde in proprietà privata;
- Manutenzione obbligatoria periodica di caldaie e impianti di riscaldamento;
- Riparazione dell’impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce;
- Riparazione dell’impianto idrico.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, come quelli sopraelencati, non permettono la fruizione della detrazione IRPEF del 50% se si riferiscono ad edifici privati o moduli abitativi unitari.
Diverso, invece, è il discorso qualora la manutenzione fosse rivolta sulle parti comuni di edifici condominiali.
Pertanto qualora si dovesse tinteggiare la facciata del condominio, per esempio, è possibile detrarre al 50% le spese sostenute per la manutenzione, in proporzione ai millesimi di proprietà dei condomini.
Vi sono dei casi tuttavia, in cui le spese ordinarie di una singola abitazione possono essere detraibili al 50% senza che i lavori siano da attribuirsi a parti comuni di edifici residenziali: è il caso in cui la manutenzione si rende necessaria a seguito del completamento di opere più consistenti.
Come esempio, volendo costruire un impianto di riscaldamento radiante si rende inevitabilmente necessario la demolizione del pavimento esistente.
In questo caso l’importo della spesa può essere detratto perché si riferisce ad un intervento consequenziale, ossia per rendere l’opera completa nel suo insieme.
Come fruire della detrazione fiscale al 50%
Per poter ottenere la detrazione fiscale al 50% è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali relativi all’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Inoltre, affinché la richiesta vada a buon fine, è necessario che il pagamento delle spese avvenga mediante un bonifico bancario o postale, dal quale risultino tali informazioni:
- la causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi operati sulle parti comuni condominiali occorre indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento);
- il codice fiscale o il numero della partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per ciò che concerne i condomìni che non hanno nominato un amministratore (poiché non obbligatorio) e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione al 50% per i lavori relativi alle parti comuni.
Come effettuare i pagamenti correttamente
L’Agenzia delle Entrate, a tal riguardo, ha precisato che il pagamento delle spese deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016).
La ritenuta d’acconto operata da banche o poste sul bonifico è pari all’8%.
I documenti da conservare
Oltre a pagare le spese mediante bonifico e conservare la relativa ricevuta, occorre conservare anche altre documentazioni, quali fatture o ricevute fiscali riguardanti le spese attuate per il compimento dei lavori di ristrutturazione.
In riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni condominiali, il contribuente può servirsi di una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio: questa deve attestare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed indicare la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Bonus Mobili 2017
Vediamo in cosa consiste e cosa è cambiato per poter usufruire delle detrazioni del 50%.
Il Bonus mobili, introdotto nel 2013 dal dl 63/2013, consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese effettuate per l’arredamento e l’acquisto di grandi elettrodomestici.
L’articolo 16 di tale Bonus ha disposto che:
ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (art. 16 bis dpr 917/86, ndr) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro.
Ciò vale a dire che, usufruendo della detrazione del 50%, gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati su un immobile in data successiva al 26 giugno 2016, consentono l’ottenimento di un bonus fiscale sull’acquisto di determinati arredi ed elettrodomestici (acquistati a partire dal 6 giugno 2013).
Suddetto bonus è stato prorogato diverse volte, fino ad essere esteso sino al 31 dicembre 2016, mediante la legge di Stabilità 2016 (legge 298/2015).
La nuova legge di Bilancio 2017 ha esteso l’opportunità di poter usufruire del bonus mobili sino alla data del 31 dicembre 2017.
L’importo massimo è di 10 mila euro per unità immobiliare, anche se sono cambiate le regole di riferimento per poterne beneficiare.
Le scadenze
In precedenza, il regolamento richiedeva che l’intervento di ristrutturazione edilizia fosse stato avviato a partire dal 26 giugno 2012.
Le nuove disposizioni, invece, fanno riferimento ad interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Infatti, la legge di Bilancio 2017, la quale va a sostituire il comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013, riporta quanto segue:
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
Che mobili ed elettrodomestici posso detrarre
La detrazione si riferisce all’acquisto dei seguenti mobili ed elettrodomestici:
- Mobili nuovi, quali ad esempio letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone. Sono compresi anche alcuni complementi d’arredo considerati essenziali per l’arredamento, quali materassi e apparecchi d’illuminazione.
- Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Si parla, ad esempio, di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori e condizionatori di cui l’Agenzia delle Entrate riporta un dettagliato elenco.
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