Bonus 50% ristrutturazione: la guida pratica
Cos'è, chi lo può richiedere e per quali tipi di intervento
Il bonus 50% ristrutturazione è un incentivo fiscale di cui possono usufruire tutti coloro che eseguono interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria su edifici ad uso abitativo.
Si tratta di una detrazione del 50% sull’IRPEF, per una spesa massima di 96.000.
In questo articolo andremo a spiegare più nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona dopo avervi parlato in precedenza del bonus 65% relativo all’efficienza energetica.
Contenuti
- Cos’è il bonus 50% ristrutturazione
- Come funziona il bonus 50% ristrutturazione
- Cosa rientra nel bonus 50% ristrutturazione
- Quali sono i lavori esclusi
- Chi può richiedere il bonus 50% ristrutturazione
- Quando scade il bonus 50% ristrutturazione
- Bonus 50% ristrutturazione: come si fanno i pagamenti
- Bonus 50% ristrutturazione: come richiederlo
- Bonus 50% ristrutturazione: quali sono i documenti da conservare
Cos’è il bonus 50% ristrutturazione
Il bonus 50 ristrutturazioni è un incentivo fiscale che prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio su immobili ad uso abitativo: abitazioni singole e condomini.
Come funziona il bonus 50% ristrutturazione
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, per interventi di ristrutturazione edilizia, si ha diritto ad una detrazione del 50%, che viene ripartita in 10 quote annuali, tutte dello stesso importo.
L’importo massimo di spesa è di 96.000 euro.
Si può richiedere la detrazione per lavori eseguiti in condominio o su singole unità immobiliari.
Per “ristrutturazione edilizia” sono compresi anche quegli interventi relativi alla demolizione e alla ricostruzione di un immobile.
Cosa rientra nel bonus 50% ristrutturazione
I richiedenti del bonus 50 ristrutturazione possono fare richiesta per tutte le spese relative ai lavori di riqualificazione edilizia, e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.
Ecco nello specifico quali sono i vari lavori che possono essere fatti rientrare nella agevolazione.
- Forme di manutenzione straordinaria
- Demolizione e ristrutturazione edilizia
- Risanamento conservativo
- Lavori di restauro
- Interventi necessari per la ricostruzione e/o il ripristino dell’immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi
Ed ancora, tutti quei lavori finalizzati a:
- eliminare le barriere architettoniche come ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno
- realizzare ogni genere di strumento che, tramite la robotica e ogni altro mezzo tecnologico avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i soggetti affetti da disabilità gravi (Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3)
Per le parti comuni dei condomini, sono fiscalmente agevolabili i lavori di:
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione ordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- manutenzione straordinaria
Per le singole unità immobiliari, appartenenti a qualunque categoria catastale, rientrano nel bonus 50 ristrutturazione gli interventi di:
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
Infine, rientrano nel bonus 50% tutti gli interventi edilizi e tecnologici che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e che sono volti ad apportare un risparmio energetico. Si intende quindi la sostituzione di:
- caldaia
- infissi
- finestre
- persiane
- tende da sole
- condizionatori
- camino
- impianto fotovoltaico
- facciate
- pavimenti
- impianto elettrico
E così anche:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- rifacimento di rampe e scale
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- recinzione di aree private
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- costruzione di scale interne
Altre spese agevolabili
Ai fini della detrazione è possibile tener conto anche delle seguenti spese:
- progettazione e prestazioni professionali connesse
- messa in regola degli edifici (impianti elettrici e impianti a metano)
- acquisto materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- compenso per relazione di conformità dei lavori sulla base della normativa vigente
- imposta di bollo, imposta sul valore aggiunto, diritti per le concessioni, autorizzazioni e denunzie di inizio lavori
- altre eventuali spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati
Quali sono i lavori esclusi
Sono esclusi dal bonus tutti gli interventi eseguiti su immobili di nuova costruzione, così come anche la realizzazione di nuove piscine interrate.
Chi può richiedere il bonus 50% ristrutturazione
Oltre ai proprietari e ai titolari di diritti reali sugli immobili, possono fare richiesta di beneficiare dell’agevolazione fiscale anche l’inquilino o il comodatario dell’immobile oggetto a interventi, purché gli stessi abbiano ovviamente sostenuto le relative spese.
Nello specifico, hanno diritto alla detrazione i seguenti soggetti:
- proprietario o nudo proprietario
- locatari o comodatari
- titolari di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie)
- condomino, per gli interventi sulle parti comuni
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali (nel caso di immobili che non rientrano fra merce o beni strumentali)
- soggetti specificati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, imprese famigliari, in nome collettivo…) alle medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali
Inoltre, il bonus è fruibile anche da:
- familiare convivente del possessore (es. coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e componente dell’unione civile
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016
Quando scade il bonus 50% ristrutturazione
È possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% fino al 31 dicembre 2024.
Bonus 50% ristrutturazione: come si fanno i pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto “bonifico parlante”, bancario o postale. Devono essere indicati i seguenti dati:
- causale del versamento: “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (ovvero chi paga)
- codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento (ossia chi ha effettuato i lavori)
Le spese che non si possono pagare tramite bonifico (es. diritti per concessioni, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, imposte di bollo…) possono essere assolte in altri modi.
Bonus 50% ristrutturazione: come richiederlo
Il bonus si valorizza in fase di dichiarazione dei redditi. L’importo detraibile va diviso in 10 quote annuali d pari importo.
Comunicazione ad Enea
Per le opere che rientrano nel bonus ristrutturazione è necessario inviare apposita comunicazione all’Enea, per via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Bonus 50% ristrutturazione: quali sono i documenti da conservare
Coloro che usufruiscono dell’agevolazione fiscale del bonus 50 ristrutturazione devono conservare, ed esibire su eventuale richiesta da parte degli uffici finanziari per eventuali controlli, i seguenti documenti:
- fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
- ricevuta del bonifico
Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, il contribuente può esibire una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio. In tale certificazione si attesta che l’amministratore ha eseguito tutti gli obblighi previsti e deve altresì essere indicata la somma di cui il contribuente può tenere conto per la detrazione.
Ed ancora, il contribuente deve possedere i seguenti documenti:
- ricevute di pagamento dell’IMU (se dovuta)
- domanda di accatastamento (qualora l’immobile non fosse stato ancora censito)
- delibera assembleare di approvazione esecuzione lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese relative agli interventi sulle parti comuni del condominio
- dichiarazione di consenso ad eseguire i lavori da parte del possessore dell’immobile (in caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile, se diverso da familiari conviventi)
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia (autorizzazioni, concessioni…). Nel caso non fosse necessario alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si indica la data d’inizio lavori e in cui si attesta che gli interventi svolti rientrano tra quelli agevolabili